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Sez. 3, Sentenza n. 7063 del 05/04/2005 (Rv. 584298 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Esimente del diritto di cronaca - Condizioni - Continenza formale e sostanziale - Relative nozioni - Violazione della continenza formale - Autonoma considerazione del titolo rispetto al testo dello scritto - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584298-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca è la continenza del fatto in tale esercizio sia dal punto di vista sostanziale che formale; sotto il primo profilo i fatti narrati devono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva, e, sotto il secondo profilo, l'esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari. Pertanto, una violazione del canone di continenza formale può configurarsi anche sulla base della considerazione autonoma del titolo rispetto al testo dell'articolo giornalistico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Costituzione art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)