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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26894 del 26/11/2020 (Rv. 659991 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Liquidazione - Motivazione - Necessità - Contenuto - Motivazione implicita - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2020-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659991-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

In tema di compensi spettanti al commissario giudiziale del concordato preventivo, il decreto con il quale viene operata la relativa liquidazione deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali demandate al giudice dall'art. 39 l.fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, a pena di nullità denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se la motivazione può essere implicita, integrata cioè dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, sempre che vi sia l'espresso riferimento ai parametri applicati, non bastando il mero rinvio all'istanza del commissario giudiziale, senza l'indicazione dei criteri in concreto adottati.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 25/01/2012 num. 30 art. 5, Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)