Sez. 1, Sentenza n. 14581 del 16/06/2010 (Rv. 613761 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Attività cessata prima dell'omologazione - Compenso - Liquidazione ex art. 5 del d.m. n. 570 del 1992 - Liquidazione inferiore ai minimi stabiliti per l'intera procedura - Ammissibilità - Fondamento - Potere discrezionale del tribunale fallimentare - Conseguenze - Censurabilità per violazione di legge - Esclusione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
In tema di liquidazione dei compensi al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo, nel caso di cessazione dalle funzioni prima dell'omologazione, non è censurabile sotto il profilo della violazione di legge il decreto di liquidazione che si sia attenuto ai limiti minimi fissati per l'intera procedura dall'art. 5 del d.m. n. 570 del 1992, rientrando nel potere discrezionale del tribunale liquidare il compenso in misura inferiore; pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. che investa il decreto di liquidazione con siffatta censura, attesa la natura straordinaria della suddetta impugnazione, esperibile solo in caso di violazione di legge e di totale mancanza di motivazione, ossia di motivazione assolutamente inidonea ad evidenziare la "ratio decidendi".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 28/07/1992 art. 570
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)