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Sez. 1, Sentenza n. 3308 del 21/03/2000 (Rv. 534924 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Liquidazione - Provvedimento relativo - Obbligo di motivazione sui criteri applicati - Sussistenza - Inosservanza - Censurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534924-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

Il provvedimento con il quale il Tribunale liquida, ex art. 39 legge fallimentare, il compenso al commissario giudiziale, ove ometta di motivare la opzione discrezionale che quella disciplina rimette al giudice entro limiti di valore - minimo o massimo - rapportati all'ammontare di attivo e passivo registrato nella procedura (e come risultante dall'inventario redatto ai fini di concordato preventivo e di amministrazione controllata), è soggetto a cassazione ove impugnato in sede di legittimità ex art. 111 Costituzione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 188, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570, Costituzione art. 111 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)