Sez. 1, Sentenza n. 23070 del 16/11/2005 (Rv. 583896 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI | Fase dinanzi al giudice istruttore - Nullità per omessa scissione dell'udienza di comparizione e di trattazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI
Nel processo di divorzio, la mancata fissazione, dopo l'udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore, che si svolge una volta conclusa la fase presidenziale, di una udienza di trattazione, non è causa di nullità, detto processo essendo disciplinato dall'art. 4 della legge n. 898 del 1970, e succ. modif., norma speciale e completa, volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie od ostative del convenuto.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)