Sez. 1, Sentenza n. 11751 del 19/09/2001 (Rv. 549312 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI | Fase dinanzi al giudice istruttore - Nullità per omessa scissione dell'udienza di comparizione e di trattazione e per omessa concessione del termine "ex" art. 180 cod. proc. civ. al convenuto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI
Nel processo di divorzio, è causa di nullità l'omessa attivazione del contraddittorio (vizio non formale di attività comportante la lesione del diritto alla difesa), ma non la mancata fissazione, dopo l'udienza di comparizione di fronte al giudice istruttore che si svolge una volta conclusa la fase presidenziale, di una udienza di trattazione né l'omessa assegnazione al convenuto di un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, secondo quanto richiede, nel rito contenzioso ordinario, il testo novellato dell'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., atteso che quest'ultima norma non è applicabile nel processo di divorzio, il quale è disciplinato dall'art. 4 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, con una norma speciale e completa, volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie o ostative del convenuto.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 4 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)