Sez. 3, Sentenza n. 3364 del 06/07/1978 (Rv. 392807 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - RIFERIMENTO AD IPOTESI DI DANNI DERIVANTI DA UN'ATTIVITA DI UTILIZZAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - RIFERIMENTO AD IPOTESI DI DANNI DERIVANTI DA UN'ATTIVITA DI UTILIZZAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La presunzione di responsabilita a carico di chi abbia una cosa in custodia, prevista dall'art 2051 cod civ, riguarda i danni cagionati dalla cosa medesima, per sua intrinseca natura, ovvero per la insorgenza in essa di agenti dannosi, ancorche provocati da fatti od elementi esterni, e, pertanto, non puo trovare applicazione nella diversa ipotesi di danni che derivino da un'attivita di utilizzazione della cosa da parte del danneggiato. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto erroneamente applicata dai giudici del merito la citata norma a carico del proprietario e gestore di un albergo, con riguardo ai danni subiti da un cliente nel cadere facendo uso di doccia priva di tappeto di gomma o di maniglie di sostegno). (V 280/75, mass n 373492; (V 1698/73, mass n 364619).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)