Sez. 3, Sentenza n. 280 del 24/01/1975 (Rv. 373492 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONDIZIONI - DANNO PRODOTTO DALLA COSA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - CONDIZIONI - DANNO PRODOTTO DALLA COSA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
L'art 2051 cod civ, nello stabilire che 'ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuitò, pone, anzitutto, un presupposto, desumibile dalla lettera stessa della norma: cioe che il danno sia prodotto 'dalle cosè. Ne deriva che con tale espressione, contrapposta a quella di danno prodotto 'con le cosè, per l'applicabilita della disposizione in oggetto, e quindi della presunzione di responsabilita che la norma medesima comporta per il custode, e richiesto che il danno sia prodotto dalla cosa stessa o perche la medesima sia suscettibile, per la sua intrinseca natura, di produrlo o perche in essa siano insorti agenti dannosi anche se provocati da elementi provenienti dall'esterno. (nella specie, il cliente di una banca, caduto nell'atrio dell'istituto di credito a causa della scivolosita del pavimento, reso viscido dall'acqua piovana sgocciolata dagli ombrelli, aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti. La Corte di Cassazione, cassando la sentenza impugnata, che aveva ritenuto ricorrere nella specie un'ipotesi di danno cagionato da cosa in custodia, ha enunciato il principio di cui in massima). (V 1698/73, mass n 364619).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)