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Sez. 3, Sentenza n. 1394 del 23/02/1983 (Rv. 426209 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSA IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - DANNI NON DERIVANTI DALLA COSA IN SÈ MA DA COMPORTAMENTI DOLOSI O COLPOSI DEL DETENTORE - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426209-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSA IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - DANNI NON DERIVANTI DALLA COSA IN SÈ MA DA COMPORTAMENTI DOLOSI O COLPOSI DEL DETENTORE - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La presunzione di responsabilità a carico di chi abbia una cosa in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., riguarda i danni cagionati dalla cosa medesima per la sua intrinseca natura e per l'insorgenza in essa di agenti dannosi e, pertanto, non può trovare applicazione nella diversa ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sè, ma da comportamenti dolosi o colposi di chi detiene la cosa. (nella specie, in cui si discuteva dei danni derivati ai genitori di un minore dalla morte dello stesso, caduto nella tromba delle scale dell'orfanotrofio ove era ospitato, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2051 citato in quanto il danno era stato cagionato dal comportamento imprudente della vittima la quale, arrampicatasi sulla ringhiera delle scale, si era sporta all'esterno sbilanciandosi e cadendo nel vuoto). (V 3134/82, mass n 421076; (V 6148/79, mass n 402856; (V 3364/78, mass n 392807).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)