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Sez. 1, Sentenza n. 12496 del 21/09/1999 Ud. (dep. 04/11/1999) Rv. 214568 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE | Relativa a contestazione di reato punito astrattamente con l'ergastolo - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma secondo, ult. periodo, cod. proc. pen. - Applicabilità della diminuente da parte del giudice del dibattimento - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214568-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE

Poiché, per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma secondo, ult. periodo, cod. proc. pen., emessa dalla Corte costituzionale con sentenza 23 aprile 1991 n. 176, il giudizio abbreviato non è ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo, allorché risulti contestata una fattispecie di reato astrattamente punibile con l'ergastolo, deve escludersi che il giudice del dibattimento possa applicare in favore dell'imputato, la cui richiesta di giudizio abbreviato non sia stata accolta, la diminuente di cui all'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. sulla pena detentiva temporanea che, in concreto, ritenga di infliggere sulla base di elementi acquisiti nella fase del giudizio, i quali lo abbiano indotto a modificare il titolo del reato oppure ad eliminare o a considerare subvalente la circostanza aggravante in forza della quale sarebbe applicabile la pena perpetua, salva l'ipotesi di un'accertata erroneità originaria della contestazione che, se correttamente eseguita, non avrebbe comportato, in astratto, l'irrogazione della pena perpetua.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)