Sez. 1, Sentenza n. 26020 del 07/03/2023 Ud. (dep. 16/06/2023) Rv. 284931 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Delitto punibile con l'ergastolo - Bilanciamento in giudizio dell'aggravante ostativa con una o più attenuanti - Applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. - Esclusione - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena all'esito del dibattimento, ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., è applicabile nei soli casi in cui la diversa qualificazione giuridica o il mancato riconoscimento di un'aggravante rendano il fatto non più punibile con la pena dell'ergastolo e non in quello in cui l'aggravante implicante, in astratto, la pena perpetua sia riconosciuta sussistente, ma sottoposta al giudizio di bilanciamento con una o più attenuanti, con la conseguenza che la richiesta di definizione con rito alternativo resta inammissibile anche con giudizio "ex post".
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)