Sez. 1, Sentenza n. 3319 del 30/03/1998 (Rv. 514078 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Onere deducibile ex art. 10 d.P.R. n.597/73 - Deduzione sulla base di un contratto qualificato dallo stesso contribuente - Esclusione dell'onere in virtù dei poteri di cui all'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 - Inammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nella ipotesi in cui la deduzione di un onere di cui all'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 si fondi su un contratto qualificato dallo stesso contribuente e tale qualificazione non consenta di includerlo tra i titoli che danno diritto alla deduzione degli oneri che ne derivano, la amministrazione finanziaria non può escludere la deducibilità dell'onere avvalendosi dei poteri di cui all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, assumendo che l'errore del contribuente è immediatamente percepibile dal mero confronto cartolare tra la sua dichiarazione e la lettera della legge. Infatti, non essendo all'amministrazione consentito di prescindere dall'esame del contratto al fine di verificarne la reale natura e di rimettersi per la sua qualificazione giuridica a quella datane dal contribuente, l'esclusione dell'onere richiede anche in tale caso un atto di accertamento esplicitamente motivato.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 10 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)