Sez. 5, Sentenza n. 14891 del 17/11/2000 (Rv. 541813 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Dichiarazione annuale dei redditi - Deduzione di oneri- Potere di correzione e liquidazione delle imposte in base all'art. 36 bis, comma secondo, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Condizioni - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
Il potere di correzione e liquidazione, di cui all'art. 36 bis, secondo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, consente di depennare oneri la cui indeducibilità emerga "ictu oculi" dagli elementi offerti dal dichiarante (nella specie socio di una società di persone)e dagli atti prodotti con la dichiarazione, e, quindi, non permette di escludere una detrazione addotta e documentata (nella specie il socio aveva dedotto gli oneri relativi agli interessi passivi sui mutui contratti dalla società, da lui direttamente sostenuti in mancanza di utili), per ritenuta assenza di condizioni oggettive o soggettive, quando ciò implichi una revisione critica di scelte del debitore controvertibili e non manifestamente errate (con riflessi, come nella specie, sulla posta relativa all'ammontare del reddito della società imputabile al socio.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)