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Sez. 2, Sentenza n. 4677 del 18/12/1976 (Rv. 383420 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ONERE DELLA PARTE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1976-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383420-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - ONERE DELLA PARTE - CONTENUTO.*

Ai sensi dell'art 38, terzo comma, cod proc civ, la parte che propone l'eccezione d'incompetenza per territorio ha l'Onere di contestare, fin dal suo primo atto difensivo, con specifici motivi, la sussistenza di tutti i possibili momenti di collegamento suscettivi di radicare la controversia entro la Competenza del giudice adito, indicando il giudice che essa ritiene competente: tale indicazione, peraltro, non puo consistere in una pura e semplice menzione di quel giudice, senza l'aggiunta, anche sommaria, delle ragioni per cui e ritenuto competente, giacche cio non consentirebbe alla controparte di difendersi in modo adeguato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)