Sez. 2, Sentenza n. 1201 del 10/05/1966 (Rv. 322406 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - VANTAGGIO FUTURO - COSTITUZIONE DI SERVITU A VANTAGGIO SU EDIFICIO FUTURO - EFFICACIA OBBLIGATORIA PRIMA DELLA COSTRUZIONE DELLO STABILE - PRESCRIZIONE - DECORSO.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - VANTAGGIO FUTURO - COSTITUZIONE DI SERVITU A VANTAGGIO SU EDIFICIO FUTURO - EFFICACIA OBBLIGATORIA PRIMA DELLA COSTRUZIONE DELLO STABILE - PRESCRIZIONE - DECORSO.*
Dalla convenzione diretta a costituire una servitu a vantaggio o a carico di un edificio da costruire scaturisce un rapporto obbligatorio suscettibile di tramutarsi in un rapporto di natura reale soltanto al momento in cui l'edificio e costruito: i diritti fondati su quel vincolo finche esso rimane di natura obbligatoria, si prescrivono secondo le norme ordinarie in materia di obbligazioni, decorrendo la prescrizione dal momento costitutivo del vincolo stesso. (Cfr 1476/64; 3795/62; 109/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1029
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)