Sez. 2, Sentenza n. 1622 del 14/02/1987 (Rv. 451033 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - VANTAGGIO FUTURO - COSTITUZIONE DI SERVITÙ A VANTAGGIO O A CARICO DI UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - EFFICACIA OBBLIGATORIA PRIMA DELLA COSTRUZIONE DELLO STABILE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - UTILITÀ - VANTAGGIO FUTURO - COSTITUZIONE DI SERVITÙ A VANTAGGIO O A CARICO DI UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - EFFICACIA OBBLIGATORIA PRIMA DELLA COSTRUZIONE DELLO STABILE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Dalla convenzione diretta a costituire una servitù a vantaggio o a carico di un edificio da costruire scaturisce un rapporto obbligatorio suscettibile di tramutarsi in un rapporto di natura reale soltanto al momento in cui l'edificio è costruito: i diritti fondati su quel vincolo finché esso rimane di natura obbligatoria, si prescrivono secondo le norme ordinarie in materia di obbligazioni. Decorrendo la prescrizione dal momento costitutivo del vincolo stesso. (Conf 5890/85, mass n 443062; (Conf 1201/66, mass n 322406; (V 3795/62; (V 109/62; (V 1476/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029, Cod. Civ. art. 2046
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)