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Sez. 1, Sentenza n. 10815 del 09/10/1995 Ud. (dep. 31/10/1995) Rv. 202686 - 01

Reato - Causalità (rapporto di) - Concorso di cause | Lesioni personali seguite da decesso - Eventuali negligenze o imperizie dei sanitari - Ravvisabilità della causa sopravvenuta con conseguente elisione del nesso di causalità fra la condotta lesiva dell'agente e l'evento morte - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202686-01

Reato - Causalità (rapporto di) - Concorso di cause

Nel caso di lesioni personali seguite dal decesso della vittima dell'azione delittuosa, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici non elide il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento morte. La colpa dei medici, infatti, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma e indipendente rispetto al comportamento dell'agente che, provocando il fatto lesivo, ha reso necessario l'intervento dei sanitari. Tale intervento nei confronti di una persona lesa costituisce un fatto tipico e prevedibile, e si inserisce perfettamente nella serie causale originata dall'azione offensiva, rispetto alla quale costituisce momento di normale evoluzione. Le modalità con le quali i sanitari operano, pur connotate da colpa grave, non realizzano quella situazione di sufficienza della causa intervenuta a determinare l'evento, dalla quale il legislatore fa dipendere l'esclusione del rapporto di causalità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)