Sez. 1, Sentenza n. 11024 del 10/06/1998 Ud. (dep. 22/10/1998) Rv. 211606 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE | Cause sopravvenute - Completa autonomia rispetto alle cause preesistenti - Necessità - Esclusione - Stretta dipendenza delle prime dalle seconde - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE
Il concetto di causalità sopravvenuta, da sola sufficiente ad escludere il rapporto causale a norma dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., anche se non postula necessariamente la completa autonomia del fattore causale prossimo rispetto a quello più remoto, esige comunque che il primo non sia strettamente dipendente dall'altro e che si ponga al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo dello stesso. Ne consegue che la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente) ad opera di terzi non rappresenta una distinta causa che si innesti nella prima, ma solo una ovvia condizione negativa perché quella continui ad essere efficiente e operante. (Fattispecie in tema di colpevole omissione della corretta diagnosi che, se tempestivamente formulata, avrebbe consentito di salvare la vita del malato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)