Sez. 1, Sentenza n. 1585 del 09/05/1969 (Rv. 340484 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - OPPONENTE - POSIZIONE DI ATTORE - ONERE PROBATORIO - QUALITA DI CONVENUTO DELLA PA - PROPONIBILITA DI DOMANDE RICONVENZIONALI - LIMITI.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - OPPONENTE - POSIZIONE DI ATTORE - ONERE PROBATORIO - QUALITA DI CONVENUTO DELLA PA - PROPONIBILITA DI DOMANDE RICONVENZIONALI - LIMITI.*
Nel procedimento monitorio fiscale, apprestato per la spedita riscossione delle entrate dello stato e degli altri enti pubblici minori (RD 14 aprile 1910, n.639), l'atto formale dell'ingiunzione cumula le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale, la quale apre l'adito ad un ordinario processo cognitivo diretto a contestare il diritto alla minacciata esecuzione attraverso un accertamento negativo della fondatezza della pretesa fiscale nei confronti del debitore. Questi assume la veste sostanziale di attore ed ha quindi l'Onere di provare la infondatezza della pretesa anzidetta, mentre l' amministrazione finanziaria, in qualita di convenuta, puo proporre non solo eccezioni di rito e di merito, ma anche domanda riconvenzionale, nei limiti temporali in cui quest'ultima e ammissibile, e cioe con la comparsa di risposta, come prescrive l'art. 167 cod.proc.civ. (V.1581-69 2673-68, massima n. 335215 2214-68, massima n. 334439 975-68, massima n. 332362 38-68, massima n. 330842 330843).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)