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Sez. 1, Sentenza n. 1068 del 15/04/1971 (Rv. 351106 - 01)

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ENUNCIAZIONE DELLA CAUSA PETENDI LEGITTIMANTE L'IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DELL'OPPONENTE.*
Stato
decisa il 1971-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351106-01

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ENUNCIAZIONE DELLA CAUSA PETENDI LEGITTIMANTE L'IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DELL'OPPONENTE.*

Nella opposizione ad ingiunzione fiscale la domanda giudiziale e costituita dall'atto di opposizione, essendo la pretesa fiscale della pubblica amministrazione assistita dalla presunzione di legittimita degli Atti amministrativì incombe, pertanto, all'opponente nella sua qualita di attore l'enunciazione della causa petendi legittimante la impugnazione. (V 1585'69, mass n 340484' 300'67, mass n 330711).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)