Sez. 1, Sentenza n. 4444 del 25/11/1976 (Rv. 383157 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA DEL PROCESSO DA ESSA NASCENTE - POSIZIONE DELL'OPPONENTE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA DEL PROCESSO DA ESSA NASCENTE - POSIZIONE DELL'OPPONENTE - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
Nel procedimento monitorio fiscale, regolato dal RD 14 aprile 1910 n 639, l'atto formale dell'ingiunzione cumula le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale che apre un ordinario processo cognitivo, diretto all'accertamento negativo della pretesa fiscale; processo nel quale il debitore, contro cui il titolo esecutivo e fatto valere, ne contesta il fondamento ed assume percio la veste di attore e l'Onere di provare quanto afferma. Ed un tale effetto si verifica indipendentemente dall'anteriore notificazione al contribuente di un distinto atto di accertamento, giacche la ingiunzione fiscale, in quanto contiene la Determinazione della somma dovuta, e essa stessa accertamento dell'Obbligo tributario sia nell'an che nel quantum. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che lo opponente ad ingiunzione fiscale, in tanto fosse soggetto all'Onere della prova circa l'illegittimita della pretesa tributaria, in quanto l'ingiunzione fosse preceduta dall'accertamento del credito d'imposta. Nel cassare tale decisione, la suprema Corte ha affermato il principio di cui in massima). (V 1585/69, mass n 340484).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)