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Sez. U, Sentenza n. 12199 del 28/12/1990 (Rv. 470313 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO G.P. VIEUSSEUX - NATURA DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE IMPOSTA AD UN SUO DIPENDENTE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL MEDESIMO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470313-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO G.P. VIEUSSEUX - NATURA DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE IMPOSTA AD UN SUO DIPENDENTE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL MEDESIMO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

Il gabinetto scientifico letterario G.P. vieusseux - eretto in ente morale con R.d. 23 ottobre 1925 ed operante come organismo ausiliario del comune di Firenze per lo svolgimento di attività d'interesse generale (gestione di una biblioteca e promozione scientifica e culturale) mediante un'organizzazione di tipo pubblicistico caratterizzata dall'incidenza dello stesso comune (che fornisce locali e sovvenzioni, nomina alcuni componenti del consiglio di amministrazione ed esercita poteri di controllo sulla gestione e sull'attività del gabinetto, del quale il sindaco ha la legale rappresentanza) - ha natura di ente pubblico non economico, come confermato dalle circostanze che il comune include fra le sue spese obbligatorie i contributi a favore del gabinetto e che questo conforma il trattamento dei propri dipendenti (i quali sono iscritti all'INADEL) alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale degli enti locali. Pertanto, la controversia promossa da un suo dipendente, per contestare la legittimità di una sanzione disciplinare, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di pretesa che trova titolo immediato e diretto in un rapporto di pubblico impiego. (V 4212/82, mass n 422191; (V 1778/82, mass n 419643).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 1981, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)