Sez. U, Sentenza n. 1788 del 19/03/1982 (Rv. 419643 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NATURA PUBBLICISTICA O PRIVATISTICA DELL'ATTIVITÀ DI UN ENTE PUBBLICO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ASILO GESTITO DA UN ENTE PUBBLICO - RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIPENDENTE - NATURA PUBBLICISTICA O PRIVATISTICA - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NATURA PUBBLICISTICA O PRIVATISTICA DELL'ATTIVITÀ DI UN ENTE PUBBLICO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ASILO GESTITO DA UN ENTE PUBBLICO - RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIPENDENTE - NATURA PUBBLICISTICA O PRIVATISTICA - RISPETTIVA CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La natura pubblicistica o privatistica dell'attività di un ente pubblico deve essere desunta, più che dalla correlazione o meno con le finalità istituzionali dell'ente, dal tipo di organizzazione mediante cui essa viene esplicata, dovendo qualificarsi attività pubblicistica quella che si svolga utilizzando un'organizzazione improntata a criteri pubblicistici, indipendentemente dalla sua correlazione con il fine primario o con un fine strumentale o secondario del medesimo ente, mentre deve qualificarsi privatistica l'attività che - ancorché diretta al perseguimento di una finalità istituzionale - si svolga mediante un'organizzazione improntata a criteri di economicità, cioè tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi. Ne consegue che il rapporto d'impiego del personale di un asilo gestito da un ente pubblico mediante un'organizzazione di tipo pubblicistico e senza fini di lucro deve qualificarsi rapporto di pubblico impiego, sempreché sussista un atto formale di nomina che inserisca il dipendente in tale organizzazione, mentre deve qualificarsi d'impiego privato quando, invece, l'asilo sia gestito attraverso un'organizzazione di tipo imprenditoriale, per la realizzazione, anche in parte, di un fine di lucro, sicché le entrate che ne derivano risultino, almeno tendenzialmente, remunerative dei costi. (V 603/81, mass n 411088; (V 4097/79, mass n 400602; (Conf 4838/77, mass n 388445).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)