Sez. U, Sentenza n. 4212 del 19/07/1982 (Rv. 422191 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - SCUOLA GESTITA DA UN ENTE PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - RAPPORTO D'IMPIEGO DEGLI INSEGNANTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - SCUOLA GESTITA DA UN ENTE PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - RAPPORTO D'IMPIEGO DEGLI INSEGNANTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La natura pubblicistica o privatistica dell'attività di un ente pubblico deve essere desunta, più che dalla correlazione o meno con le finalità istituzionali dell'ente, dal tipo di organizzazione con cui essa viene esplicata, dovendosi qualificare attività pubblicistica quella che si svolga utilizzando un'organizzazione improntata a criteri pubblicistici, indipendentemente dalla sua correlazione con il fine primario o con un fine strumentale o secondario del medesimo ente, mentre deve qualificarsi privatistica l'attività che, pur se diretta al perseguimento di una finalità istituzionale, si svolga mediante un'organizzazione improntata a criteri di economicità, cioè tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi. Consegue che il rapporto di impiego degli insegnanti di una scuola gestita da un ente pubblico di assistenza e beneficenza, con un'organizzazione di tipo pubblicistico e senza fini di lucro, deve qualificarsi rapporto di pubblico impiego, sempre che il dipendente risulti formalmente, o anche solo di fatto, inserito in tale organizzazione. (nella specie, è stata ritenuta la natura pubblicistica del rapporto d'impiego degli insegnanti della scuola materna gestita dall'asilo infantile "principessa Margherita di savoia" di Velletri, avente come fine esclusivo l'assistenza gratuita dei bambini poveri). (V 1788/82, mass n 419643; (V 603/81, mass n 411088; (V 4097/79, mass n 400602; (V 4838/77, mass n 388445).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)