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Sez. 2, Sentenza n. 2034 del 09/06/1969 (Rv. 341287 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - FRAZIONAMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCORDO NOVATIVO - ONERE DELLA PROVA - ACCETTAZIONE DELLA INDENNITA AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DI CATEGORIA ANCHE SE IN CONFORMITA AD UNA DISPOSIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341287-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - FRAZIONAMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI - ACCORDO NOVATIVO - ONERE DELLA PROVA - ACCETTAZIONE DELLA INDENNITA AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DI CATEGORIA ANCHE SE IN CONFORMITA AD UNA DISPOSIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - IRRILEVANZA.*

Il passaggio del lavoratore dalla categoria operaia a quella impiegatizia non da luogo al frazionamento dell'indennita di anzianita, ove non si accompagni ad altri elementi da cui possa desumersi per comune volonta delle parti, la novazione del vincolo. La relativa prova, di cui e onerato chi adduce l'esistenza dell'accordo novativo, non e desumibile dal solo fatto dell'accettazione dell'indennita di licenziamento al momento del passaggio di categoria, ancorche determinata da una disposizione del contratto collettivo. (V. 877-69, massima n.339242 367-68, massima n.331337 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)