Sez. 2, Sentenza n. 532 del 03/03/1971 (Rv. 350219 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - INDEROGABILITA DEL PRINCIPIO - ACCORDI NOVATIVI CONTRARI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ONERE DELLA PROVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - INDEROGABILITA DEL PRINCIPIO - ACCORDI NOVATIVI CONTRARI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - ONERE DELLA PROVA.*
Il principio dell'infrazionabilita della indennita di anzianita e inderogabile e l'applicazione di specifiche Disposizioni dei contratti collettivi, che pur consentano la liquidazione frazionata nel caso di passaggio di categoria lavorativa, e contraria a norma imperativa, cui e soggetta anche l'autonomia contrattuale. Una eccezione a tale principio si verifica nella ipotesi di accordi novativi, la cui esistenza deve essere provata dal datore di lavoro e la cui operativita deve trovare fondamento in cause oggettive dell'azienda ed in mutamenti radicali nelle mansioni esercitate dal dipendente. (V 2251'69, mass n 341618' 2034'69, mass n 341287' 227'69, mass n 338180).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)