Sez. L, Sentenza n. 3138 del 21/05/1984 (Rv. 435185 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA CANCELLATA DAL RUOLO - TEMPESTIVITÀ - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN RIASSUNZIONE O DEL TERMINE DILATORIO A COMPARIRE - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA CANCELLATA DAL RUOLO - TEMPESTIVITÀ - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN RIASSUNZIONE O DEL TERMINE DILATORIO A COMPARIRE - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Nel rito del lavoro, per la tempestiva riassunzione della causa cancellata dal ruolo ex artt. 181 e 309 cod. proc. civ., è sufficiente che, nel termine di un anno fissato dall'art. 307 comma primo cod. proc. civ., la parte abbia depositato presso la cancelleria del giudice il ricorso all'uopo necessario, senza che, nella successiva fase rilevi la mancata osservanza del termine fissato dal giudice per la notificazione di questo atto ovvero che tale inosservanza abbia comportato anche quella del correlato termine dilatorio a comparire (trenta - o venticinque, per l'appello - giorni liberi prima dell'udienza di discussione) stabilito a favore del convenuto (artt. 415 e 435 cod. proc. civ.). in tale ultima ipotesi trova, peraltro, applicazione la disposizione di cui allo art. 291 cod. proc. civ. che consente la rinnovazione della notificazione con effetto conservativo della riassunzione. (V 3822/82, mass n 421788; (V 2402/73 mass n 365776).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)