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Sez. L, Sentenza n. 3822 del 22/06/1982 (Rv. 421788 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - TERMINE - NATURA PERENTORIA - SCADENZA - EFFETTI - TERMINE DI VENTICINQUE GIORNI COME "SPATIUM DELIBERANDI" - NATURA DILATORIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421788-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - TERMINE - NATURA PERENTORIA - SCADENZA - EFFETTI - TERMINE DI VENTICINQUE GIORNI COME "SPATIUM DELIBERANDI" - NATURA DILATORIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel nuovo rito del lavoro, la Costituzione dell'appellante (al pari di quella dell'attore) si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, che segna il momento dell'instaurazione del rapporto processuale e impedisce la decadenza dall'impugnazione, mentre i successivi adempimenti previsti dall'art. 435 cod. proc. civ. attengono alla fase dell'ulteriore svolgimento del rapporto processuale anzidetto, già validamente instaurato. Pertanto, mentre l'inosservanza del termine (perentorio) previsto dal secondo comma dell'art. 434 cod. proc. civ. per il deposito del ricorso è insanabile e comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, l'inosservanza del termine (dilatorio e non perentorio) di venticinque giorni, che il terzo comma dell'art. 435 citato prevede per assicurare all'appellato un adeguato spatium deliberandi, determina una nullità del complesso procedimento di notificazione che, attenendo alla successiva ed autonoma fase della adcitatio in iudicium, è sanabile, in caso di mancata Costituzione dell'appellato, mediante la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. o per effetto dell'accettazione del contraddittorio da parte dell'appellato costituito, salvo il diritto del medesimo - ove non accetti immediatamente il contraddittorio - di chiedere un rinvio dell'udienza di discussione (che non può ritenersi vietato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 420 cod. proc. civ.) per svolgere convenientemente le sue difese mediante l'integrale utilizzazione del termine postogli a disposizione dalla legge. (V 3333/80, mass n 407128; (V 2578/80, mass n 406315; (V 3825/79, mass n 400274; (V 2709/79, mass n 399031).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)