diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 30174 del 30/12/2011 (Rv. 620066 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Riduzione del credito del creditore transigente nei confronti degli altri coobbligati - Computo - Criteri.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620066-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE

Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideate di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto Ìaccordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)