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Sez. U, Sentenza n. 5470 del 22/10/1979 (Rv. 402057 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITA E INFANZIA - ONMI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE ED AI COMUNI DEL PERSONALE DI RUOLO ED AVVENTIZIO - PASSAGGIO DI DIPENDENTI FRA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONFIGURABILITA - INSTAURAZIONE IN VIA TRANSITORIA DI AUTONOMI RAPPORTI PRIVATISTICI - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402057-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITA E INFANZIA - ONMI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO - TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE ED AI COMUNI DEL PERSONALE DI RUOLO ED AVVENTIZIO - PASSAGGIO DI DIPENDENTI FRA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONFIGURABILITA - INSTAURAZIONE IN VIA TRANSITORIA DI AUTONOMI RAPPORTI PRIVATISTICI - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

L'art 6 primo comma della legge 23 dicembre 1975 n 698, sullo scioglimento dell'ONMI (opera nazionale per la maternita e l'infanzia), il quale dispone che il personale di ruolo ed avventizio, in servizio continuativo alla data del 20 novembre 1975, viene trasferito, con decreto del ministro della sanita e con effetto retroattivo, alle province ed ai comuni, in corrispondenza delle funzioni loro attribuite dagli articoli precedenti, implica un passaggio di dipendenti fra enti pubblici non economici, senza soluzione di continuita. Tale passaggio, pertanto, non incide sulla natura pubblicistica dei rapporti di lavoro, non consente di configurare, sia pure in via transitoria, la instaurazione di autonomi rapporti privatistici, e, quindi, non determina alcuna limitazione o deroga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle relative controversie.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)