Sez. U, Sentenza n. 4436 del 27/07/1984 (Rv. 436338 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DELL'ENTE - PASSAGGIO DEL PERSONALE ALLE DIPENDENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI - CONSEGUENTE DIRITTO ALL'INDENNITÀ - PREMIO DI FINE SERVIZIO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO PARZIALE O PREVENTIVO DELL'ENTITÀ DI DETTA INDENNITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DELL'ENTE - PASSAGGIO DEL PERSONALE ALLE DIPENDENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI - CONSEGUENTE DIRITTO ALL'INDENNITÀ - PREMIO DI FINE SERVIZIO - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO PARZIALE O PREVENTIVO DELL'ENTITÀ DI DETTA INDENNITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Il passaggio del personale dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (o.N.M.i.) alle dipendenze di enti territoriali (province e comuni), a seguito dello scioglimento della opera medesima e secondo la disciplina delle leggi 23 dicembre 1975 n. 698 e 1 agosto 1977 n. 563, implica la prosecuzione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, vertendosi in ipotesi di successione di un ente all'altro nella posizione di datore di lavoro. Il suddetto passaggio, pertanto, non comporta il diritto del dipendente alla corresponsione dell'indennità-premio di fine servizio, la quale spetta solo alla cessazione del rapporto di lavoro, né consente alcun accertamento di tipo parziale o preventivo sull'entità dell'indennità medesima, che può essere calcolata solo alla data della predetta cessazione dal servizio (sulla base dell'intera durata del rapporto, incluso il periodo alle dipendenze dell'ONMI). (V 6468/83, mass n 431206; (V 5470/79, mass n 402057).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)