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Sez. L, Sentenza n. 6468 del 29/10/1983 (Rv. 431206 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - TRASFERIMENTO AD UN ENTE LOCALE - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO PER IL PERIODO DI LAVORO PRESTATO PRESSO L'O.N.M.I. - MOMENTO COSTITUTIVO.*
Stato
decisa il 1983-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431206-01

ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - TRASFERIMENTO AD UN ENTE LOCALE - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO PER IL PERIODO DI LAVORO PRESTATO PRESSO L'O.N.M.I. - MOMENTO COSTITUTIVO.*

Il dipendente dell'o.N.M.i. Trasferito ad un ente locale ai sensi della legge 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento, e trasferimento delle funzioni, dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia) non ha diritto, finché non sia cessato il rapporto d'impiego presso l'ente locale, al trattamento di fine servizio per il periodo di lavoro prestato presso l'ente disciolto, giacché la disciplina dettata da tale legge fa escludere la configurabilità di una soluzione di continuità fra i due rapporti di servizio - la quale, oltretutto, avrebbe richiesto l'espressa previsione dei tempi e delle modalità di liquidazione del trattamento di fine servizio in relazione a ciascuno di tali rapporti - e comporta un fenomeno di successione fra enti che non fa venir meno l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente trasferito. (V 5470/79, mass n 402057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 1, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 2, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)