Sez. 3, Sentenza n. 2271 del 05/10/1967 (Rv. 329475 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA.*
Il giudice non e vincolato dal parere e dalle conclusioni del consulente tecnico tuttavia, quando dissente, egli ha il preciso Obbligo di dare adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, delle ragioni per cui crede di dissentire, in modo da dare la possibilita al giudice superiore di controllare gli elementi di cui egli si e avvalso, per pervenire alla soluzione adottata cio vale anche in materia di previdenza, in cui, per il combinato disposto degli artt.465 e 453 cod. proc. civ., la consulenza tecnica viene ad assumere particolare rilievo, per la obbligatorieta di procedere alla nomina di un nuovo consulente in appello, allorche la decisione di primo grado sia fondata su accertamenti compiuti da consulenti tecnici. (Conf.2385-64). Conforme alla sentenza n. 2416-66, massima n. 324672, nella prima parte, e alla sentenza n. 2016-66, massima n. 323932.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 453, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)