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Sez. 2, Sentenza n. 9560 del 01/10/1997 (Rv. 508403 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Offerta della controprestazione - Offerta reale o per intimazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508403-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

L'offerta della prestazione, necessaria per l'esercizio dell'azione ex art. 2932 cod. civ., può consistere anche in una seria manifestazione della volontà di adempiere che escluda ogni perplessità sul suo reale intento, senza che sia indispensabile l'uso dell'offerta reale o di quella per intimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)