Sez. 2, Sentenza n. 8893 del 28/08/1990 (Rv. 469109 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA CONTROPRESTAZIONE - MODALITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA CONTROPRESTAZIONE - MODALITÀ.*
L'offerta della controprestazione, cui l'art. 2932 secondo comma cod. civ. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, avente per oggetto il trasferimento di una cosa determinata, non richiede formule solenni, ma può essere costituita anche da una seria manifestazione di volontà di eseguire il pagamento, espressa in qualsiasi modo che non induca in perplessità circa l'intento di adempiere. (V 2870/83, mass n 427791; (Conf 2057/80, mass n 405706; (Conf 3560/77, mass n 387159).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)