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Sez. 2, Sentenza n. 4339 del 20/07/1979 (Rv. 400853 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - MATERIA - DIFETTI - DENUNCIA - SOSPENSIONE DELL'OPERA - NECESSITA - ESECUZIONE DELL'OPERA - PROSECUZIONE - ESONERO DI RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400853-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - MATERIA - DIFETTI - DENUNCIA - SOSPENSIONE DELL'OPERA - NECESSITA - ESECUZIONE DELL'OPERA - PROSECUZIONE - ESONERO DI RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - CONDIZIONI.*

L'Obbligo dell'appaltatore di osservare le norme e le prescrizioni di natura tecnica nella realizzazione dell'opera, comprende il controllo degli elementi e dei materiali che gli siano stati forniti dal committente, al quale deve comunicare gli eventuali difetti (riconoscibili con l'ordinaria diligenza) dei medesimi; ne consegue che l'appaltatore, una volta dato l'avviso dei difetti al committente, deve astenersi dall'eseguire l'opera, per cui se vi dia ugualmente corso, resta esonerato dalla responsabilita soltanto nel caso in cui il committente abbia insistito nel pretendere la esecuzione del contratto, assumendo cosi in proprio il rischio. (Conf 1738/75, mass n 375376).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1663

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)