Sez. L, Sentenza n. 12978 del 14/06/2011 (Rv. 617720 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento disciplinare - Difese del lavoratore - Libertà di forme - Richiesta di audizione orale - Obbligo per il datore di lavoro - Sindacabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
In tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, l'art. 7, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 si interpreta nel senso che il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte, oralmente o per iscritto, con l'assistenza o meno di un rappresentante sindacale. Ne consegue che, ove il lavoratore eserciti il proprio diritto chiedendo espressamente di essere "sentito a difesa" nel termine previsto dallo stesso art. 7, quinto comma, dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione, senza che tale istanza - fuori dai casi in cui la richiesta appaia ambigua ed incerta - sia sindacabile dal datore di lavoro in ordine all'effettiva idoneità difensiva, rispondendo tale esito all'esigenza di consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio tra le parti e all'espressa previsione dell'impossibilità di applicare qualsiasi sanzione più grave del rimprovero verbale senza che il lavoratore, che ne abbia fatto richiesta, sia sentito a sua discolpa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la correttezza della decisione del giudice di merito che, nel valutare l'obbligo delle parti di conformare la propria condotta a buona fede e lealtà contrattuale, aveva ritenuto, con motivazione logica ed adeguata, che la convocazione del lavoratore presso la sede di Cremona e non di Milano dovesse ritenersi legittima in relazione alle vaste dimensioni dell'azienda, organizzata sul territorio attraverso uffici rispondenti a direzioni diverse, e alla facile raggiungibilità per il lavoratore rispetto alla sua sede di lavoro, sita in Rivolta d'Adda).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1979 num. 300 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)