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Sez. L - , Sentenza n. 9596 del 18/04/2018 (Rv. 648184 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Art. 8 del c.c.n.l. del 20 gennaio 2008 - Termine per il recesso - Decorrenza - Dalle giustificazioni o dall'audizione del lavoratore - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648184-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Ai sensi dell'art. 8 del c.c.n.l. dell'industria metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008, il termine di sei giorni per l'irrogazione del licenziamento decorre dalla consumazione del diritto di difesa, coincidente con la data delle giustificazioni o con quella dell'audizione del lavoratore; ciò in applicazione del principio per cui il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte e, ove chieda espressamente di "essere sentito a difesa", il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)