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Sez. L, Sentenza n. 11543 del 10/07/2012 (Rv. 623148 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento disciplinare a carico di ferrotranvieri - Art. 53, comma secondo, del regolamento allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Contestazione dell'addebito con invito a difendersi - Portata - Diritto di presentare giustificazioni orali con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623148-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di stato giuridico dei ferrotranvieri, l'art. 53, comma secondo, del regolamento allegato A al r.d. n. 148 del 1931 -che stabilisce, in materia di procedimento disciplinare, che i funzionari competenti "devono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a difendersi"- va interpretato, in linea con la valorizzazione piena del diritto di difesa quale regola indefettibile in materia disciplinare (come precisato da Corte cost. n. 204 del 1982), nel senso che sostituisce diritto dell'agente medesimo, il quale abbia già formulato proprie difese scritte, di rendere giustificazioni oralmente, con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 53 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)