Sez. 5, Sentenza n. 9956 del 23/06/2003 (Rv. 564473 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Immobili non accatastati - Art. 12 D.L. n. 70 del 1988 - Disciplina - Applicabilità a rapporti sorti prima della sua entrata in vigore - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di INVIM, l'art. 12 DL n. 70 del 1988 (convertito nella legge n. 154 del 1988), ha equiparato la posizione degli immobili non censiti in catasto a quella degli immobili censiti, e ciò ha fatto mediante la previsione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 52, quarto comma, d.P.R. n. 131 del 1996 (il quale stabilisce che - in relazione agli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita - non sono sottoposti a verifica il valore e il corrispettivo dichiarati, per i fabbricati, in una misura non inferiore a cento volte - ex art. 1 D.M. 11 novembre 1989 - il reddito risultante in catasto, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito) al trasferimento dei diritti relativi ad immobili, dichiarati ai sensi dell'art. 56 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (a condizione che il contraente affermi di volersi avvalere delle disposizioni in questione ed alleghi istanza per l'attribuzione della rendita). Un tal regime - tuttavia - non si riferisce ai rapporti tributari sorti anteriormente al 14 marzo 1988, atteso che manca una espressa previsione transitoria al riguardo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto applicabile, ad un atto stipulato il 21 ottobre 1987, la previsione riguardante la valutazione automatica del cespite compravenduto e privo della rendita catastale).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST., DM Finanze 11/11/1989
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)