Sez. 1, Sentenza n. 7261 del 28/06/1995 (Rv. 493129 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 - Applicabilità a rapporti sorti prima della sua entrata in vigore - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, conv. in legge 13 maggio 1988 n. 154, che prevedendo un apposita ed accellerata procedura di accatastamento, su richiesta del contribuente nell'atto di trasferimento rende applicabili ai trasferimenti di diritti relativi ad immobili, dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano "non ancora censiti con attribuzione di rendita", le disposizioni del quarto comma dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - il quale stabilisce, tra l'altro, che non sono sottoposti a verifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, precludendo così la possibilità dell'accertamento di un maggior valore - non si applica ai rapporto, ancorché non ancora definiti, sorti precedentemente alla entrata in vigore dello stesso.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)