Sez. 2, Sentenza n. 35011 del 09/06/2010 Ud. (dep. 28/09/2010) Rv. 248180 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del P.M. - Censure non attinenti alla determinazione della pena inflitta in prime cure - Accoglimento dell'appello e aumento della pena - Illegittimità - Ragione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello il quale, chiamato a pronunciarsi su impugnazione del P.M. che contesti il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche e il giudizio di equivalenza di esse rispetto alla recidiva, aggravi la pena inflitta dal primo giudice, senza che ne sia stata censurata dall'impugnante anche la quantificazione, in quanto il suo potere si esaurisce con la conferma o la negazione delle attenuanti concesse in primo grado e con la formulazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze, sicché la nuova determinazione della pena integra un'ipotesi di ultrapetizione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)