diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1431 del 04/03/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 204022 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Provvedimento relativo a più coindagati e impugnato solo da alcuni di essi - Annullamento con rinvio - Effetto estensivo della impugnazione - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204022-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere

Qualora un provvedimento, che incida sulla libertà di più indagati nello stesso procedimento, impugnato da parte di alcuno di essi sia annullato, e attenga a comune titolo di custodia cautelare, sicché questa perda efficacia, si verifica una situazione processuale che produce effetto estensivo nei confronti dei non impugnanti, purché il motivo accolto dal giudice della impugnazione non sia riferibile esclusivamente al singolo coindagato che l'ha proposta. Ed invero, il principio dell'estensibilità in bonam partem dell'impugnazione accolta, previsto dall'art. 587 cod. proc. pen., è di carattere generale, avendo la finalità di assicurare uguale trattamento agli imputati, e così, per il disposto dello art. 61 cod. proc. pen., agli indagati, che versino in situazioni identiche. (Fattispecie relativa a ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in relazione alla quale la S.C., premessa l'identità del titolo custodiale per tutti gli imputati, ha precisato che l'incidenza dell'annullamento da essa disposto variava in conseguenza della differenziata data di scadenza dei termini massimi di custodia cautelare della fase dibattimentale, in ragione delle imputazioni ad essi rispettivamente ascritte).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)