Sez. U, Sentenza n. 7552 del 26/07/1990 (Rv. 468379 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI - IMPUGNABILITÀ DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE - RICORSO D'URGENZA DINANZI AL PRETORE EX ART. 700 COD. PROC. CIV. AL LIMITATO FINE DI RIMUOVERE L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - INGEGNERI ED ARCHITETTI - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI - IMPUGNABILITÀ DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE - RICORSO D'URGENZA DINANZI AL PRETORE EX ART. 700 COD. PROC. CIV. AL LIMITATO FINE DI RIMUOVERE L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento disciplinare di sospensione dall'Esercizio della professione, adottato da un consiglio provinciale dell'ordine degli architetti, è impugnabile dinanzi al consiglio nazionale di detto ordine, quale organo di giurisdizione speciale, anche con riguardo alle contestazioni inerenti all'immediata esecutività della sanzione. Deve pertanto escludersi che l'interessato, sia pure al limitato fine di rimuovere quell'esecutività, possa adire in via d'urgenza il pretore, ai sensi degli artt. 700 e segg. cod. proc. civ., considerando che i poteri attribuiti al giudice ordinario da tali norme non pongono deroghe ai principi sul riparto della giurisdizione, e, quindi, sussistono solo per la tutela di posizioni soggettive rientranti nella cognizione del medesimo giudice ordinario. (V 277/86, mass n 443914).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)