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Sez. 5, Sentenza n. 83 del 08/10/1982 Ud. (dep. 07/01/1983) Rv. 156792 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156792-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*

La rinnovazione del dibattimento rientra nella facoltà discrezionale del giudice di appello, il quale è tenuto a disporla soltanto nel caso in cui ritenga di non essere in grado di decidere in base alle prove già acquisite. (Conf mass n 146544, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)