Sez. 5, Sentenza n. 83 del 08/10/1982 Ud. (dep. 07/01/1983) Rv. 156792 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
La rinnovazione del dibattimento rientra nella facoltà discrezionale del giudice di appello, il quale è tenuto a disporla soltanto nel caso in cui ritenga di non essere in grado di decidere in base alle prove già acquisite. (Conf mass n 146544, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)