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Sez. 1, Sentenza n. 4042 del 14/01/1986 Ud. (dep. 24/05/1986) Rv. 172781 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172781-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ECCEZIONALITÀ - CONDIZIONI.*

La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto eccezionale rispetto al principio di oralità di detta fase di secondo grado, nella quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi in primo grado. Per questo la legge, lungi dal riconoscere carattere di obbligatorietà all'Esercizio del potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione, vincola e subordina tale potere ad una condizione rigorosa; quella cioè che il giudice ritenga, contro la predetta presunzione di completezza nell'istruttoria, di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti. Pertanto, se egli reputa completa e sufficiente l'istruttoria, non può disporre l'assunzione di nuove prove, ma deve definire la causa sulla base degli elementi già acquisiti. (Conf mass n 161474; (Conf mass n 158587; (Conf mass n 160815; (Conf mass n 157936; (Conf mass n 156792).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)