Sez. L, Sentenza n. 5225 del 10/03/2005 (Rv. 580671 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Lavoro agricolo - Obbligo di comunicazione dell'assunzione a diversi soggetti - Art. 9 quater, D.L. n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, in legge n. 608 del 1996 - Violazione dell'obbligo di consegna di una di dette copie "esemplari" al lavoratore all'atto della sua assunzione - Sanzionabilità .
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO
In materia di lavoro agricolo, l'art. 9 quater, del D.L. primo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608 del 1996, nella parte in cui commina al datore di lavoro agricolo una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione degli "obblighi di comunicazione di cui al comma quarto" - prevedente l'invio all'INPS e alla sezione circoscrizionale per l'impiego e il collocamento in agricoltura e la consegna al lavoratore, di uno degli esemplari della sezione matricola e paga del registro di impresa - comporta l'applicabilità della sanzione prevista anche in caso di violazione dell'obbligo di consegna di una di dette copie "esemplari" al lavoratore all'atto della sua assunzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1998 num. 510 art. 9 com. 4, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)