Sez. L, Sentenza n. 17323 del 25/06/2008 (Rv. 603669 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Obbligo del datore di lavoro di consegnare ai lavoratori il terzo foglio della sezione matricola e paga del registro d'impresa - Fondamento - Conseguenze - Consegna ai lavoratori di copia fotostatica in luogo dell'originale del documento - Validità - Rilevanza - Equipollente dell'adempimento di carattere formale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO
In tema di assunzione dei lavoratori, l'obbligo del datore di lavoro di consegnare ai lavoratori il terzo foglio della sezione matricola e paga del registro d'impresa, di cui all'art. 9 quater, quarto comma, del d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge 608 del 1996, non ha carattere formale, ma è finalizzato a fornire ai lavoratori una compiuta informazione ed una prova documentale in ordine al rapporto di lavoro ed alla sua disciplina; ne deriva che la consegna ai lavoratori di copia fotostatica in luogo dell'originale del documento può costituire valido equipollente dell'adempimento di carattere formale, consentendo egualmente di realizzare le finalità dell'istituto.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 quater com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)