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Sez. L, Sentenza n. 5227 del 10/03/2005 (Rv. 580672 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO | Lavoro agricolo - Annullamento d'ufficio degli atti amministrativi concernenti l'assunzione di lavoratori in violazione degli obblighi previsti dall'art. 9 quater, comma quarto, del d.l. n.510 del 1996, convertito, con modificazioni, in legge n.608 del 1996 - Effetti - Sanzionabilità.
Stato
decisa il 2005-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580672-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO

L'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi riguardanti l'assunzione dei lavoratori agricoli, attuato in via di autotutela da un ente pubblico, (nella specie, una comunità montana), non fa venir meno, nel caso in cui le assunzioni abbiano avuto attuazione, con inizio delle prestazioni da parte dei lavoratori, e conseguente applicabilità dell'art. 2126 cod.civ, gli effetti della violazione degli obblighi del datore di lavoro agricolo, previsti dall'art. 9 quater, comma quarto, del d.l. n.510 del 1996, convertito, con modificazioni, in legge n.608 del 1996 (comunicazioni delle assunzioni alla sezione circoscrizionale per l'impiego, all'INPS e al lavoratore mediante consegna di appositi esemplari della sezione matricola e paga del registro delle impresa), ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dal medesimo art.9 quater, comma diciottesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legge 15/10/1996 num. 10 art. 9 quater com. 4, Decreto Legge 15/10/1996 num. 10 art. 9 quater com. 18, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)