Sez. L, Sentenza n. 3825 del 03/08/1978 (Rv. 393387 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - NUOVO TESTO DELL'ART 429 COD PROC CIV - APPLICABILITA AI RAPPORTI SORTI ED ESTINTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - NUOVO TESTO DELL'ART 429 COD PROC CIV - APPLICABILITA AI RAPPORTI SORTI ED ESTINTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO.*
La norma dell'art 429, comma terzo, cod proc civ, nel testo innovato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, attribuendo al giudice il potere-dovere di determinare per i crediti di lavoro il maggior danno eventualmente subito per la svalutazione monetaria, dal giorno della maturazione del credito, fissa un criterio attinente all'accertamento ed alla liquidazione di tale danno e trova immediata applicazione nei giudizi pendenti anche per i rapporti sorti ed estinti prima dell'entrata in vigore della legge n 533 del 1973. (Conf 2648/76, mass n 381430; (Conf 1859/76, mass n 380652; (Conf 2961/75, mass n 377047).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)